Art. 14.
(Formazione).

      1. Il Ministero degli affari esteri predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento dei docenti assunti in loco ai sensi dell'articolo 13, che di anno in anno è adeguato alle specifiche esigenze locali. Tale piano è attuato con la collaborazione delle università e degli istituti di formazione italiani e stranieri. Ciascun docente partecipa almeno a un intervento formativo nell'arco del triennio.